Nuove disposizioni Ministeriali per campagna di richiamo Airbag Takata

Si comunica ufficialmente la pubblicazione del Decreto Direttoriale n. 229 del 2 luglio 2026 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il provvedimento introduce specifiche procedure operative che gli ispettori devono applicare durante la revisione dei veicoli interessati dalle campagne di richiamo degli airbag Takata, prevedendo specifici esiti della revisione in funzione della tipologia di richiamo. Il decreto entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione sul portale istituzionale del Ministero: da tale data gli adempimenti sotto descritti sono da considerarsi obbligatori.
Di seguito vengono riepilogati sinteticamente i principali adempimenti previsti dal Decreto Direttoriale che interessano direttamente l’attività del Suo Centro di Revisione.

1. Verifica VIN Preventiva Obbligatoria:

Prima di iniziare le operazioni di revisione, l’ispettore è tenuto a verificare se il numero di telaio (VIN) del veicolo è interessato da una campagna di richiamo relativa agli airbag Takata, consultando gli strumenti messi a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dai costruttori.

2. Gestione Caso 1 (“Stop Drive”):

Se il richiamo comporta la classificazione “Stop Drive”, va assegnato l’esito “Ripetere – sospeso dalla circolazione“. Il veicolo non può circolare, salvo il tragitto necessario per il rientro al proprio domicilio/residenza e quello verso la

rete autorizzata del costruttore per l’esecuzione dell’intervento. Il successivo esito regolare è subordinato alla preventiva esibizione della documentazione attestante l’avvenuta esecuzione dell’intervento di richiamo.

3. Gestione Caso 2 (“Rischio grave” senza Stop Drive):

  • Fino al 30 settembre 2026: l’esito regolare della revisione è subordinato alla presentazione della prenotazione dell’intervento di riparazione oppure di una dichiarazione sostitutiva resa dal proprietario del veicolo (da trattenere e archiviare). In assenza di tale documentazione, l’esito della revisione sarà “Ripetere“.
  • Dal 1° ottobre 2026: per i veicoli per i quali il richiamo non risulta ancora eseguito viene attribuito l’esito “Ripetere”. La circolazione del veicolo è vietata fino al completamento dell’intervento, salvo le stesse eccezioni previste per il caso “Stop Drive” (rientro a domicilio e tragitto verso la rete autorizzata). Il veicolo dovrà essere sottoposto a nuova revisione entro il termine massimo e perentorio di 30 giorni.

4. Annotazione sul Certificato:

Nei casi di esito “Ripetere” o “Ripetere – sospeso dalla circolazione”, l’ispettore è tenuto a riportare nel certificato di revisione la seguente annotazione ministeriale: “Veicolo oggetto di richiamo obbligatorio di sicurezza con rischio grave, relativo a sistemi airbag Takata. Intervento di sostituzione non ancora eseguito. Obbligo di messa in sicurezza urgente a tutela della pubblica incolumità.”

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